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La Rappresentanza a Scuola

Il Testo Unico DL 297/94 definisce i Ruoli della rappresentanza studentesca a livello d’istituto.


Informazioni sugli Organi collegiali

Gli organi collegiali sono gli organismi di governo delle Istituzioni scolastiche. Ogni organo ha una funzione prestabilita all'interno della scuola:

  • Consiglio d’Istituto: si occupa della gestione economica, come acquisti, consulenze e tetti massimi di spesa, e di tutte le decisioni d’indirizzo generale dell’istituzione scolastica.
  • Collegio Docenti: si occupa della programmazione del PTOF (Piano Territoriale dell’Offerta Formativa) e di deliberare su quanto contenuto al suo interno. In generale si occupa dell’attività didattica e formativa della scuola.
  • Consiglio di Classe: si occupa dei criteri di valutazione della classe e dei provvedimenti disciplinari inferiori ai 15 giorni. In sede tecnica, dove non è prevista la presenza della rappresentanza, detta “Scrutinio” delibera sulla valutazione dei singoli studenti.
  • Organo di Garanzia: si occupa di deliberare sui ricorsi presentati in ambito normativo e disciplinare
  • Comitato di Valutazione dei Docenti: si occupa di stabilire i criteri di valutazione dei Docenti. Con la Legge 107/15, il Comitato di valutazione è stato integrato con un un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio d'Istituto (non necessariamente deve essere scelto tra i rappresentanti d’istituto) senza diritto di voto.

Rappresentante di Classe - art.5 DL 297/94

E’ lo studente eletto a rappresentare gli studenti della propria classe all’interno del Consiglio di Classe (CdC) e nel Comitato Studentesco. Ogni classe elegge 2 rappresentanti con diritto di voto all’interno del CdC su tutte le questioni tranne che nelle questioni di valutazione.

Di seguito i principali compiti del Rappresentante di Classe:

  • Convoca e gestisce le Assemblee di Classe, per tali assemblee è possibile richiedere un’ora al mese durante le ore curriculari;
  • Cura il rapporto tra la classe e i singoli Docenti;
  • Cura il rapporto con la Segreteria Scolastica per richieste, consegne, autorizzazioni, etc.;
  • Cura il rapporto e presenta eventuali richieste della classe al Dirigente Scolastico;
  • E’ il membro disegnato a rappresentare la Classe nel Comitato Studentesco;
  • Cura il rapporto con i Rappresentanti d’Istituto;
  • Cura l’informazione e stimola la partecipazione della classe alle attività studentesche;


Inoltre, all’interno del Consiglio di Classe, cura tutte le questioni inerenti gli studenti della propria classe come pareri e richieste su:

  • la programmazione e la gestione delle lezioni, delle verifiche e del carico di studio
  • i Viaggi d’istruzione
  • la partecipazione ad attività o progetti come gruppo classe

Consiglio d'Istituto - art.8 DL 297/94

  1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
  2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
  3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 .
  4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, sono eletti dagli studenti dell'istituto.
  5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
  6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori e degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
  7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
  8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
  9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
  10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Comitato Studentesco - art.13 DL 297/94

Al comitato studentesco possono partecipare tutti gli organi di rappresentanza presenti all’interno della scuola. Il suo ruolo cardine è garantire la partecipazione nella scuola e creare raccordo tra i rappresentanti di classe, quelli d’istituto e di consulta.

Il comitato è tenuto a nominare uno studente maggiorenne come rappresentante del medesimo all'interno dell’organo di garanzia della scuola.

E’ buona prassi che tutti i Comitati Studenteschi si dotino di un regolamento interno e che eleggano un presidente subito dopo le elezioni dei rappresentanti d’istituto e di classe. A tale carica si possono candidare tutti i rappresentanti maggiorenni che fanno parte del comitato.

Tra i principali ruoli del Comitato Studentesco si sottolinea quello di formulare proposte al Consiglio d’Istituto inerenti i principali argomenti previsti nel DPR 567/96.

 


Assemblee Studentesche - art.13 DL 297/94

Di seguito quanto riportato nel DL 297/94 in merito alle Assemblee Studentesche:

  1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
  2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
  3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
  4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
  5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
  6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.
  7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
  8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

 

Scopriamo ora lo scopo principale per il quale è necessario fare le assemblee d'Istituto:

  • Discutere problemi della scuola con tutti gli studenti e ascolatare l'opinione su proposte e pareri da comunicare al Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti
  • Discutere sull'opportunità di organizzare in ore excurriculari attività di approfondimento formativo
  • Valutare la possibilità di ideare e organizzare eventi all'interno della scuola come conferenze e seminari sui temi della partecipazione, con la possibilità di invitare anche ospiti esterni all'Istituto. In questo caso il nome dell'ospite deve esssere comunicato in forma scritta al Dirigente Scolastico almeno 15 gioni prima della data definita per l'assembla e deve essere portato all'attenzione anche del Collegio dei Docenti.

Funzionamento delle Assemblee Studentesche - art.14 DL 297/94

  1. L'Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
  2. L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
  3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
  4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
  5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.